Dott. Ciro Gualano
Italia, giovedì 19 gennaio 2016 - Sai che in caso di troppi debiti è possibile attivare una procedura per liberarsene definitivamente? Si tratta della composizione della crisi da sovraindebitamento. La composizione della crisi da sovraindebitamento è una procedura che può essere richiesta solo dai piccoli imprenditori, professionisti e privati o da soggetti a cui non si applica la legge fallimentare. Facciamo un esempio! Il sig. Rossi e la sig.ra Bianchi sono due coniugi, entrambi lavoratori dipendenti, che sottoscrivono un mutuo per l’acquisto della casa e un prestito per l’acquisto dell’arredamento. A causa della crisi economica, entrambi perdono il loro lavoro. Non riescono più a pagare le rate del mutuo e le rate della finanziaria.
Una possibilità a cui potrebbero ricorrere è appunto quella di attivare la procedura prevista dalla Legge 3/2012 dal momento che i due soggetti hanno tutti i requisiti necessari per avviare la procedura. La norma prevede l’applicazione di diverse procedure: il piano del consumatore, l’accordo del debitore o la liquidazione dei beni. Per avviare la procedura, i soggetti interessati devono trovarsi in una situazione di sovraindebitamento e cioè in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.
Il sovraindebitamento è caratterizzato da una situazione in cui il debito contratto è maggiore del reddito disponibile con sopravvenuta impossibilità ad estinguere il debito, sia per la persona privata che per l’impresa non soggetta alla legge fallimentare. Alcune delle cause che possono portare a situazioni economiche e psicologiche catastrofiche per il debitore (e la famiglia) sono per l’appunto la perdita del lavoro, una malattia prolungata, una significativa riduzione dello stipendio o altri particolari gravi casi.
I soggetti interessati devono depositare presso il tribunale territorialmente competente una proposta che prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma. L’accordo richiede il consenso dei creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti complessivi mentre il piano prescinde dall’accordo con i creditori e sarà valutato dal Tribunale secondo convenienza e meritevolezza del debitore.
Ad assistere i soggetti interessati alla procedura sono gli Organismi di Composizione della Crisi (cosiddetti OCC) iscritti in un apposito Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia. Tali organismi svolgono funzioni di ausilio ai debitori, ai creditori e ai Giudici ed assumono tutte le iniziative dirette alla predisposizione del piano di ristrutturazione, del programma di liquidazione e alla relativa esecuzione. La norma é stata introdotta, in tempi di forte crisi economica e finanziaria, per la necessità di attribuire alle situazioni di insolvenza (sovraindebitamento) la possibilità della cancellazione dei debiti al fine di ripartire da zero e di riacquistare un ruolo attivo nell’economia, senza restare schiacciati dal carico dell’indebitamento preesistente.
Liberarsi dai debiti ora é possibile.
Dottor Ciro Gualano