Confedilizia Foggia

Foggia, venerdì 20 marzo 2020 -  Riduzione dei fitti commerciali a causa dell’emergenza coronavirus. Ne parla Alessandra Granata, portavoce di Confedilizia Foggia, la quale, in considerazione dell’eccezionale periodo che stiamo attraversando, rende noto che laddove venga manifestata dai conduttori e dai proprietari di immobili – in particolare in caso di immobili commerciali –

l’intenzione di ridurre temporaneamente il canone di locazione dei contratti in essere e tale richiesta venga accolta dagli interessati, si suggerisce  l’utilizzo del modello di scrittura privata proposto da Confedilizia disponibile a richiesta all'e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.. È importante che l’accordo circa la riduzione venga formulato con indicazione di un periodo preciso e limitato di durata del beneficio accordato al conduttore, così che – trascorso il periodo in questione – il canone sia nuovamente dovuto nella misura piena.

Per quanto riguarda gli aspetti fiscali, si segnala che l’Agenzia delle Entrate – con risoluzione n. 60/E del 2010 – ha ritenuto che, fatta salva l’ipotesi in cui l’accordo di riduzione del canone venga formalizzato nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, «non sussista in capo ai contraenti l’obbligo di comunicare all’Amministrazione finanziaria la modifica contrattuale intervenuta». Nella stessa risoluzione, l’Agenzia ha tuttavia fatto presente che «il perfezionamento dell’accordo di riduzione del canone può determinare, di fatto, la diminuzione della base imponibile ai fini dell’imposta di registro (come pure ai fini delle imposte dirette), e conseguentemente, la corresponsione di una minore imposta» e pertanto «può rispondere ad esigenze probatorie la necessità di attribuire all’atto di modifica contrattuale la data certa di fronte ai terzi» (con la registrazione, appunto). 

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha precisato anche che gli effetti della riduzione del canone sulla determinazione della base imponibile da assoggettare a tassazione, ai fini dell’imposta di registro, decorrono dall’annualità successiva a quella in cui è stata concordata la nuova misura del canone e il nuovo corrispettivo pattuito assume rilevanza anche ai fini dell’Iva e delle imposte sui redditi.