Angelo Ruberto Redazione sanmarcoinlamis.org
San Nicandro Garganico, martedì 24 marzo 2015 - Alla fine la mazzata è arrivata anche per l’agricoltura, nonostante la contrarietà delle associazioni di categoria e di molti enti locali. L’IMU agricola è legge! La Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva la legge di conversione con modificazioni del decreto legge 24 gennaio 2015 n. 4 ”recante misure urgenti in materia di esenzione IMU e proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale”. Con l’approvazione della legge, si conclude l’iter di conversione del decreto legge sull’IMU terreni agricoli, a favore della quale hanno votato 272 deputati.
Si pagherà o, non si pagherà tenendo conto della classificazione ISTAT dei comuni italiani in montani, parzialmente montani e, non montani. I comuni montani in Italia sono 3456, mentre sono 655 quelli parzialmente montani. Con la legge di conversione, inoltre, è stato sostituito il criterio altimetrico, con la parametrazione Istat, per individuare i comuni ove i terreni agricoli ivi esistenti sono soggetti ad IMU.
Criterio sicuramente più imparziale ma sempre soggetto a eventuali rivendicazioni e critiche. ll testo salva dall’IMU i terreni agricoli nonché quelli non coltivati che si trovano in comuni classificati totalmente "montani", mentre in quelli "parzialmente montani" la legge risparmia i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli, cioè l’esenzione si applica ai terreni agricoli nonché a quelli non coltivati posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all’art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 iscritti nella previdenza agricola. Viene confermata la esenzione dall’IMU 2014 già prevista dalla normativa vigente e, riferita ai terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che non ricadano in zone montane o di collina. Esenzione dall’IMU 2014 anche per i terreni agricoli che risultavano esenti ai sensi del Decreto Interministeriale 28 novembre 2014, anche se non rientrano nell’ambito di esclusione indicato nell’art. 1, commi 1 e 2, decreto legge n. 4 del 2015. Per i terreni non esenti e, quindi soggetti al tributo, per pagare quanto dovuto relativamente all’anno 2014 c’è tempo fino al 31 marzo senza interessi e sanzioni. Previsti rimborsi per coloro che hanno pagato l’IMU su terreni esenti. Cresce la platea dei soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni Imu.
Oltre alle esenzioni viene infatti riconosciuta una detrazione d’imposta di 200 euro a coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali proprietari di terreni siti nei comuni di cui all’elenco allegato al decreto legge n. 4 del 2015. I titolari di questi immobili hanno diritto a fruire di una detrazione Imu fino a concorrenza dell’imposta dovuta. I contribuenti che non hanno pagato entro lo scorso 10 febbraio hanno la possibilità di farlo, senza interessi né sanzioni, entro il 31 marzo. Il tributo va calcolato utilizzando l’aliquota base del 7,6 per mille, fatta salva una diversa aliquota decisa dal Comune (Comuni disssestati od in gravi difficoltà economiche). Come detto la legge di conversione ed istituzione dell’IMU agricola non è stata ben digerita dalle comunità locali ed, qualche consiglio regionale – Sardegna – ha già annunciato il ricorso alla Corte Costituzionale.
di Angelo Ruberto