Franco Di Cosmo

San Giovanni Rotondo, sabato 19 settembre 2015 -  Il DLGS 09/04/2008 n.81, in riferimento a tutti i fabbricati che ospitano “ambienti di lavoro”, prescrive che sia sempre effettuata la valutazione di tutti i rischi che possono interessare gli ambienti stessi e che, nei confronti dei rischi strutturali, i fabbricati siano sicuri e stabili. L’articolo 3 a stabilisce in modo chiaro che il decreto stesso si applica a tutti i settori di attività lavorativa, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio; l’articolo 15 individua proprio le modalità generali di tutela dei lavoratori, attraverso alcuni dei suoi commi, riportati di seguito: 

 

a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;

b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro;

c) l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;

e) la riduzione dei rischi alla fonte;

t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi;

z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

 Gli articoli 17 e 28 prevedono che sia il datore di lavoro a effettuare la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, nonché il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, attraverso la redazione di uno specifico documento. Peraltro, come previsto dall’art. 29, in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione, la valutazione della sicurezza deve essere rielaborata. E, secondo l’art. 64, comma c, i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi devono essere sottoposti a regolare manutenzione tecnica; i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori devono essere eliminati, quanto più rapidamente possibile.

Franco Di Cosmo