Il Sindaco Michele Merla

San Marco in Lamis, mercoledì 17 febbraio 2021. - PREMESSO che: - l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; - con delibera del Consiglio dei ministri del 31.01.2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; - l’Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.) in data 11 marzo 2020 a dichiarato lo stato di pandemia;

- con delibera del Consiglio dei ministri del 29.07.2020 è stato prorogato fino al 15.10.2020 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; - con D.L. 07.10.2020, n. 125, e con delibera del Consiglio dei ministri del 07.10.2020 è stato ulteriormente prorogato al 31.01.2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

CONSIDERATO che: - per arginare la diffusione del virus e per sostenere la popolazione e le attività economiche e produttive sono stati emanati diversi provvedimenti a livello nazionale e regionale, ed in particolare: - il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4; - il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1; - il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Ordinanza ORDINANZA SINDACALE n.15 del 16-02-2021 CITTA' DI SAN MARCO IN LAMIS Pag. 2 - il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»; - il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»; - il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2.recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021»; - il D.P.C.M. del 13 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, che dopo pochi giorni è stato modificato con D.P.C.M. del 18.10.2020, D.P.C.M. entrambi superati e sostituiti con ulteriore successivo D.P.C.M. del 24.10.2020, data la urgente necessità di introduzione immediata di misure ancora più restrittive finalizzate al contenimento della diffusione esponenziale del contagio;

- il D.P.C.M. del 3 novembre 2020, in vigore dal 6 novembre 2020, recante misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, che introduce misure più restrittive a seconda della collocazione delle Regioni in una delle tre aree individuate (gialla, arancione e rossa), corrispondenti ai differenti livelli di criticità definiti sulla base dei dati elaborati dalla Cabina di regia di cui al decreto del Ministro della Salute del 30.04.2020, sentito il Comitato tecnico scientifico; - l’Ordinanza del Ministero della salute, del 4 novembre 2020, che colloca la Regione Puglia in uno scenario di elevata gravità di tipo 3 con un livello di rischio “alto” (area arancione), per la durata di quindici giorni decorrenti dal 6 novembre 2020; - l’Ordinanza del Ministero della salute, del 19 novembre 2020, che conferma la collocazione della Regione Puglia in uno scenario di elevata gravità di tipo 3 con un livello di rischio “alto” (area arancione), sino al 3 dicembre 2020; - il D.P.C.M. del 3 dicembre 2020, in vigore dal 4 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021, recante misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, che introduce disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus covid19 per il periodo delle festività natalizie; - l’Ordinanza del Ministero della salute, del 5 dicembre 2020, che modifica la classificazione della Regione Puglia in uno scenario di minor gravità (area gialla), con validità dal 6 dicembre 2020; -l’ordinanza del Ministro della salute 9 gennaio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 gennaio 2021, n. 7;

- l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 448 del 07.12.2020 che dispone l’applicazione di misure di contenimento supplementari più restrittive (zona arancione) in determinati comuni della provincia di BAT e di Foggia, tra i quali San Marco in Lamis, a causa del rilevato elevato rischio, sia con riferimento alla probabilità di diffusione del contagio che alla valutazione degli impatti sul sistema sanitario regionale; - da ultimo il Decreto Legge 18 dicembre 2020, n. 172, ad oggetto: “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”, con il Ordinanza ORDINANZA SINDACALE n.15 del 16-02-2021 CITTA' DI SAN MARCO IN LAMIS Pag. 3 quale sono state estese a tutto il territorio nazionale le misure più restrittive di cui all’art. 3 del D.P.C.M. del 3 dicembre 2020 (zona rossa) nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 ed il 6 gennaio 2021, e le misure restrittive di cui all’art. 2 del medesimo D.P.C.M. nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021; - da ultimo il D.P.C.M. 14 gennaio 2021 ad oggetto: “Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale”; RILEVATO che: - l’art. 1, comma 2, lettera b), del decreto legge 25.03.2020 n. 19, convertito con modificazioni in legge 22.05.2020 n. 35, elenca tra le misure adottabili la “chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree da gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi di utilizzo delle mascherine pubblici”; - l’art. 1, comma 9, del D.L. 16.05.2020 n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14.07.2020 n. 74, conferisce al Sindaco il potere di “disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”;

- l’art. 13 del D.P.C.M. 03.11.2020 prevede che “Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure di cui al presente decreto, nonché monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto si avvale delle Forze di polizia, con il possibile concorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell'Ispettorato nazionale del lavoro e del Comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonché, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della Regione e della Provincia autonoma interessata”; VISTA la nota prot. n. 18142 del 12.11.2020 del Prefetto di Foggia, trasmessa ai Sindaci dei Comuni della provincia di Foggia all’esito di riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocata per concordare le più idonee modalità di applicazione della misura della chiusura di strade e piazze ritenute sensibili, proprio per scongiurare situazioni di particolare assembramento, di mancato rispetto dell’obbligo di distanziamento interpersonale di almeno un metro e di inosservanza dell’obbligo di utilizzo delle mascherine;

RICHIAMATE: - l’Ordinanza del Ministro della Salute del 21.02.2020; - l’Ordinanza Sindacale R.G. n. 11 del 04.03.2020 (integrata con successiva R.G. n. 12 del 04.03.2020) di attivazione del C.O.C. per misure di prevenzione, informazione, soccorso e assistenza alla popolazione interessata al rischio sanitario connesso all’infezione da Coronavirus; PREMESSO che i residenti di Via Palude e Via Rosmini, con nota assunta al protocollo generale dell’ Ente in data 15 febbraio 2021 - n. 0003118, hanno fatto richiesta di ordinanza di divieto di stazionamento nelle predette vie nel rispetto dei diversi provvedimenti emanati a livello nazionale e regionale che vietano l’aggregarsi di persone e scongiurare situazioni di particolare assembramento al fine di fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19;

RITENUTO necessario disporre il divieto di stazionamento in Via Rosmini e in Via Palude ai non residenti al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19; Ordinanza ORDINANZA SINDACALE n.15 del 16-02-2021 CITTA' DI SAN MARCO IN LAMIS Pag. 4 RAVVISATA la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui all’art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché delle condizioni e dei presupposti di cui alla normativa emergenziale richiamata in premessa, per emanare misure urgenti; VISTO il D.Lgs 267/2000 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”, e in particolare, l'art. 50, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi dei quali il Sindaco, in qualità di autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e, in particolare, in caso di potenziali emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, adotta ordinanze contingibili e urgenti, quale rappresentante della comunità locale; EMANA La seguente ordinanza E’ fatto divieto di stazionare in Via Rosmini e in Via Palude ai non residenti al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19.

AVVERTE Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.L. 16.05.2020, n. 33, convertito con modificazioni in legge 14.07.2020, n. 74, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni del D.L. medesimo, ovvero dei decreti e delle ordinanze adottate in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 4, comma 1, del D.L. 25.03.2020, n. 19, convertito con modificazioni in legge n. 35 del 22.05.2020. DISPONE 1) La pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio informatico del Comune di San Marco in Lamis, all’albo pretorio e nella pagina delle news del sito web comunale www.comune.sanmarcoinlami.fg.it. 2) La trasmissione della presente ordinanza: - al Prefetto della provincia di Foggia; - al Questore di Foggia; - al Comando della Stazione Carabinieri di San Marco in Lamis; Il Servizio di Polizia Locale di San Marco in Lamis e le Forze dell’Ordine sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza.

DEMANDA Agli uffici competenti la massima pubblicità della stessa in modo da rendere edotta la cittadinanza intera.

COMUNICA Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro il termine di 60 giorni o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far rispettare la presente ordinanza. Dalla residenza municipale, 16 febbraio 2021 IL SINDACO dott. Michele Merla Ordinanza

ORDINANZA SINDACALE n.15 del 16-02-2021 CITTA' DI SAN MARCO IN LAMIS Pag. 5 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto legale, visti gli atti d’ufficio; Visto lo Statuto comunale

ATTESTA Che la presente ordinanza è stata pubblicata in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.) come prescritto dall’art. 124 del D. Lgs. 267/2000. 16-02-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONI

Villani Annamaria