Redazione

San Marco in Lamis, venerdì 24 febbraio 2017 - Sono giunte alla nostra Redazione, lamentele di cittadini titolari di contrassegno invalidi che trovano i posti riservati sempre occupati da autovetture condotte da persone "abili" e prive di contrassegno: "Gentilissimo Direttore di sanmarcoinlamis.org,  siamo alcuni titolari di contrassegno invalidi che Le chiedono, per cortesia di pubblicare quanto di seguito, anonimamente, non ci possiamo esporre, per evitare ritorsioni, anche se sono nostri diritti. Si chiede un pò di sensibilità a colui che occupa abusivamente posti per disabili anche se non lo è, e di voler lasciare liberi gli spazi riservati.

Con la presente chiediamo al Sindaco Dott. Michele Merla di "difendere" attraverso le forze dell'ordine i posti riservati. La percentuale degli spazi riservati a "disabili" è sufficiente solo se utilizzata da veri titolari invalidi e presenti sul mezzo. Certi di un vostro riscontro positivo e di una risposta immediata del primo cittadino di San Marco in Lamis, Vi salutiamo e ringraziamo in anticipo per l'interessamento".  Di suguito alcune precisazioni su chi ha diritto al tagliando invalidi e sulla regolarità nell'utilizzo".

Chi ha diritto al tagliando

Hanno diritto al rilascio del contrassegno:

• le persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta;

• le persone non vedenti.

Per un periodo inferiore ai cinque anni, quindi a tempo determinato, può essere rilasciato anche a:

  • persone con temporanea riduzione della capacità di deambulazione a causa di infortunio o per altre cause patologiche;
  • persone con totale assenza di ogni autonomia funzionale e con necessità di assistenza continua, per recarsi in luoghi di cura.

Il contrassegno invalidi non è vincolato a uno specifico veicolo perché ha natura strettamente personale, quindi può essere utilizzato su qualunque mezzo destinato alla mobilità della persona disabile. Deve essere usato solo ed esclusivamente se l’intestatario del contrassegno è a bordo, alla guida o accompagnato da terzi, e deve essere sempre esposto in originale, in modo ben visibile, sul parabrezza del veicolo. Infine, in caso di decesso del titolare, di perdita dei requisiti o di scadenza del termine di validità, il contrassegno deve essere restituito all’ufficio competente che lo ha rilasciato.

 

Dove poter parcheggiare con il tagliando

Il contrassegno consente ai veicoli che ne sono provvisti, di:

  1. transitare:
    nelle zone a traffico limitato (Ztl), quando è autorizzato l’accesso anche a una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità (artt. 11, c.1 e 3, e 12 D.P.R. 503/1996);
    nelle zone a traffico controllato (Ztc) (artt. 11, c.1 e 3, e 12 D.P.R. 503/1996);
    nelle aree pedonali urbane (Apu), quando è autorizzato l’accesso anche a una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità (artt. 11, c.1 e 3, e art. 12 D.P.R. 503/1996);
    nelle vie e corsie preferenziali riservate ai mezzi di trasporto pubblico e ai taxi (art. 11, c.4, D.P.R. 503/1996);
    in caso di blocco, sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse e per esigenze di carattere militare oppure quando siano previsti obblighi e divieti, temporanei o permanenti, anti-inquinamento, come le domeniche ecologiche o la circolazione per targhe alterne (art. 188 Regolamento di esecuzione del CdS).Il diritto di accesso dei veicoli al servizio della persona disabile titolare di un contrassegno è riconosciuto in tutte le aree carrabili dove è ammessa una sola categoria di veicoli; tuttavia è da tener presente che le modalità attraverso le quali questo accesso nella Ztl viene regolamentato possono variare da Comune a Comune
  1. parcheggiare (sostare):
    negli appositi spazi riservati nei parcheggi pubblici, ad eccezione dei parcheggi riservati al veicolo al servizio di un singolo titolare di contrassegno disabili;
    nelle aree di parcheggio a tempo determinato, senza limitazioni di orario e senza esposizione del disco orario, ove previsto (art. 188, c. 3, CdS);
    nei parcheggi a pagamento (delimitati dalle cosiddette strisce blu), gratuitamente, quando gli spazi riservati risultino già occupati, se espressamente stabilito dal Comune;
    nelle zone a traffico limitato (Ztl) o nelle zone a sosta limitata (Zsl), senza limiti di orario, quando è autorizzato l’accesso anche a una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità (art. 11 D.P.R. 503/1996);
    nelle zone a traffico controllato (Ztc) (art. 11 D.P.R. 503/1996);
    nelle aree pedonali urbane (Apu), quando è autorizzato l’accesso anche a una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità (art. 11 D.P.R. 503/1996);
    in caso di blocco, sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse e per esigenze di carattere militare oppure quando siano previsti obblighi e divieti, temporanei o permanenti, anti-inquinamento, come le domeniche ecologiche o la circolazione per targhe alterne (artt. 188 CdS e 381 Regolamento di esecuzione del CdS, art. 11 D.P.R. 503/1996);
    nelle zone di divieto o limitazione di sosta, purché il parcheggio non costituisca intralcio alla circolazione.