Pasquale Sapgnoli

San Marco in Lamis, lunedì 19 dicembre 2016 -  Sulla vicenda che riguarda il giudizio dinanzi al TAR Puglia sede di Bari per la validità delle elezioni del 5 giugno 2016 molti mi hanno chiesto delle dichiarazioni per conoscere i fatti e le decisioni future. Sulla tempistica volevo ricordare che ho promosso il ricorso l’ultimo giorno utile e questo perché vi era una questione, trattata con i miei collaboratori, che mi combatteva: ossia, evitare quello che era successo qualche anno fa alla Regione Piemonte (decisione arrivata dopo 4 anni e otto mesi dall’inizio del mandato amministrativo!).

 Sulla proposizione della querela di falso per le modalità di raccolta delle firme vi è stata una mia espressa rinuncia, giacchè tanto avrebbe comportato la sospensione del giudizio amministrativo (dinanzi al Tar) in attesa del giudizio ordinario (dinanzi al Tribunale di Foggia) che si sarebbe concluso non prima di quattro/cinque anni dal suo inizio, con la logica conseguenza che la consiliatura sarebbe giunta al termine e il giudizio sulla validità delle elezioni non aveva più alcun interesse a proseguire perché cessata la materia del contendere.

Cenni sui fatti - Il primo e principale motivo del mio ricorso atteneva: alla illegittimità della partecipazione e della ammissione alla competizione elettorale della lista Per San Marco atteso che le firme degli elettori sottoscrittori sono state raccolte nei giorni 3, 4 e 5 maggio 2016, date coincidenti con i certificati elettorali dei sottoscrittori rilasciati dal Comune, e che dette sottoscrizioni sono state raccolte in considerazione che la lista dei candidati consiglieri o era di 15 componenti oppure il sedicesimo era il sig. Villani Vincenzo e non ricomprendeva quindi il sig. Ianzano Angelo, il quale alle h. 10.50 del 7 maggio risultava ancora candidato nella lista Forza San Marco per poi rinunciare a tale candidatura solo alle h. 11.16 dello stesso 7 maggio e infine accettare la nuova candidatura nella lista Per San Marco che risulta depositata alle h. 11.40 sempre del 7 maggio; si evidenziava la materiale impossibilità che il 7 maggio ben 100 persone avrebbero potuto sottoscrivere la lista, con tanto di dettatura delle generalità secondo l’elenco dei certificati già rilasciati il 3-4-5 maggio, presumibilmente in un lasso di tempo compreso tra le ore 11.16 e le ore 11.40; si precisava che le invalidità presenti negli atti non imponevano neanche l’onere della querela di falso a cui si rinunciava non avendone interesse. La difesa del Comune forniva una arguta ricostruzione in fatto, sostenendo che: la data ultima di presentazione delle liste era fissata alle ore 12:00 di sabato 7 maggio 2016 ma la lista Per San Marco fra il 3 maggio ed il 5 maggio aveva già raccolto 136 sottoscrizioni di elettori e richiesti i relativi certificati ed il posto n. 16 era occupato dal sig. Vincenzo Villani; nel tardo pomeriggio di venerdì 6 maggio i presentatori si stavano recando in Municipio per il deposito della lista quando improvvisamente si aprì una opportunità politica di ampliamento della coalizione con l’area moderata che proponeva la candidatura del sig. Angelo Ianzano al termine di febbrili e frenetiche trattative fin dopo la mezzanotte; si chiedeva al sig. Vincenzo Villani il sacrificio di mettersi da parte ed al sig. Angelo Ianzano di formalizzare la sua rinuncia alla candidatura nella lista Forza San Marco; siccome erano inutilizzabili i Modelli per la presentazione della lista già autenticati, visto che ricomprendevano Vincenzo Villani, la coalizione procedette già nella prima nottata a formalizzare il tutto per provvedere al tempestivo deposito delle candidature l’indomani mattina; dopo la mezzanotte fra il 6 ed il 7 maggio gli organizzatori della lista Per San Marco decisero di ottimizzare il lavoro svolto in precedenza e così verificata la correttezza dei certificati elettorali cumulativi già in loro possesso si attivarono per ricontattare e far rifirmare i Moduli per la presentazione della lista, fra cui Angelo Ianzano, a tutti i loro sostenitori che già avevano in precedenza sottoscritto la lista; evidenziava la mancata proposizione della querela di falso e l’assenza di una dichiarazione di un cittadino elettore, sottoscrittore della lista Per San Marco, che negasse tale ricostruzione; chiedeva che il ricorso fosse respinto e in subordine, con ogni riserva di gravame, di accogliere la subordinata ovvero disporre la decadenza/cessazione dal consiglio comunale del sig. Angelo Ianzano con l’ingresso nella massima assise cittadina del primo dei non eletti della lista Per San Marco.

Decisione del TAR Puglia Bari - In buona sostanza il Tar dice che non è tenuto a verificare se le firme sono state apposte ed autenticate due volte dal momento che non è stata proposta la querela di falso. Infatti così dispone: “Come rilevato da un condivisibile indirizzo giurisprudenziale, l’autenticazione delle firme apposte dagli elettori che abbiano sottoscritto la dichiarazione di presentazione delle candidature di una lista costituisce atto pubblico facente fede fino a querela di falso (TAR Toscana sez. II, 16 settembre 2014, n. 1481)”. Lo stesso ragionamento fa valere anche per  “quanto attiene al contenuto delle dichiarazioni rese ex art. 391 ter c.p.p. da uno dei sottoscrittori della lista in questione, depositate da parte ricorrente in data  5 novembre 2016”. In definitiva il Tar di Bari afferma che dalle carte risulta che le firme risultano autenticate il 7 maggio e questo basta perché il giudice amministrativo non è tenuto a verificare un eventuale falso stante la competenza del giudice ordinario (Tribunale di Foggia). Da operatore del diritto rispetto la sentenza, ma consentitemi di non condividerne l’esito e le motivazioni alla luce dei fatti emersi dalle rispettive difese.

 

 Pasquale Spagnoli

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