Comune di San Marco in Lamis
San Marco in Lamis, venerdì 16 dicembre 2016 - Premesso che si è consolidata nel tempo l'usanza, nel corso delle festività natalizie e di fine anno, di fare esplodere all'interno della cerchia cittadina artifici pirotecnici di ogni categoria. CHE tale condotta generalizzata, ed in particolare l'esplosine di botti, turba il normale andamento della vita di relazione ed ha dato luogo storicamente al verificarsi, sul territorio di fatti gravemente lesivi compromettendo la sicurezza degli appartenenti alla comunità locale, nonché determinando il potenziale verificarsi di eventi anche tragici in damo delle persone, con particolare riferimento agli anziani ed ai minori, nei confronti dei quali deve essere assicurata una maggiore tutela.
CHE tale usanza minaccia altresì l'incolumità psico-fisica degli animali ed il Comune, ai sensi dell'art. 3 del DPR 3103.1979 è responsabile della vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali presenti sul proprio territorio. CHE ulteriori ingenti danni economici possono determinarsi a carico del patrimonio pubblico o privato in conseguenza del potenziale rischio d'incendio discendente dall'accensione incontrollata di articoli pirotecnici ad effetto illuminante, in particolare laddove tali effetti siano associati a razzi per le conseguenze che possono investire cassonetti, arredi pubblici, veicoli privati ecc.
Si ordina il divieto di vendita, in forma ambulante, fino al 6 gennaio 2017 di "fuochi pirotecnici ascrivibili alla categoria IV e V, ivi compreso gli ex fuochi di libera vendita ora obbligatoriamente classificati in una delle suddette categorie. In particolare, è vietato la vendita di quelli che abbiano effetto scoppiante, cripitante o fischiante, tipo rauto o petardo ed esclusi i prodotti del tipo fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia-coriandoli, fontane per torte, petardini da ballo, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole luminose.