Raffaele Fino

San Marco in Lamis, venerdì 3 aprile 2015 -  Come concordato nell’ultimo consiglio comunale, martedi 31 marzo u.s., si è riunita la Commissione Bilancio per affrontare le problematiche relative alla TARI, (la tassa per la raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani, tanto per intenderci). E soprattutto per sciogliere il nodo dei locali di pertinenza della prima casa. Infatti, la cartella di conguaglio è stata elaborata sulla base del Regolamento IUC, approvato con delibera di Consiglio Comunale del 9.9.2014, n. 36, che recepiva l’obbligo di legge soprattutto per la copertura al 100% del costo del servizio, con l’introduzione , nel calcolo della tassa, della parte fissa e della parte variabile da determinarsi sulla base del piano finanziario per la raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi.

 Mentre l’obbligo della copertura del 100% del servizio è previsto dalla L. 147/2013, il calcolo che deve tener conto della parte fissa e della parte variabile , di fatto, risale al regolamento comunale approvato nel lontano 1995 e al D.P.R 158 del 1999, che, insieme alle direttive CEE, prevedevano l’elaborazione di un dettagliato piano finanziario, sula cui base dovevano essere emesse le relative cartelle di riscossione della tassa. Cosa che non è avvenuta.

E’ stato quindi, giocoforza, adeguarsi in corsa , alla complessa normativa che disciplina la materia e che fa obbligo ai comuni di coprire al 100% la tassa rifiuti. Ciò ha determinato alcune incongruenze di cui sia l’Ufficio Tributi che la maggioranza si sono resi subito conto. Oltre un centinaio di queste incongruenze sono state sanate, seduta stante, dal personale dell’Ufficio Tributi.

Più complessa è apparsa la problematica relativa alle pertinenze. Queste, infatti, se catastalmente sono unite alla prima casa portano all’abbattimento della parte variabile, mentre se risultano catastalmente divise, automaticamente, generano l’applicazione della parte variabile. Pertanto i cittadini che si trovano in possesso di pertinenze catastalmente unite alla prima casa, possono recarsi presso l’Ufficio Tributi, nei giorni di apertura al pubblico, per regolarizzare la loro situazione, anche se hanno già pagato la rata di conguaglio.

Per le pertinenze non unite catastalmente alla prima casa, per l’anno 2015, bisognerà procede a una modifica del Regolamento Comunale, in maniera tale da esentare le pertinenze dall’applicazione della parte variabile di base. Ed è questa la proposta che l’Assessore al Bilancio, anche a nome dell’intera maggioranza, aveva già indicato in sede di adunanza del Consiglio e che è stata approvata, come ipotesi di lavoro, dalla Commissione Bilancio, che tornerà a riunirsi intorno alla metà di aprile per discutere delle concrete modifiche da apportare al regolamento e del Piano Finanziario, relativo ai rifiuti, 2015.

La modifica che il regolamento dovrebbe accogliere suona così:

            Le pertinenze dell’abitazione principale concorrono a determinare la superficie totale tassabile e non più anche l’applicazione della parte variabile.

            Si intendono per pertinenze dell’abitazione principale quelle classificate- esclusivamente – nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo utilizzata come abitazione principale.

Come si vede, con queste modifiche, si darà ascolto, per il 2015, alle richieste dei cittadini, fermo restando l’importo totale del costo del servizio, che deve coprire al 100% queste modifiche e eventualmente anche gli abbattimenti, per alcune categorie di persone ( sole, emigrati, portatrici di handicap,…) che la legge prevede.

Per eventuali ulteriori suggerimenti si è a disposizione della cittadinanza sia come uffici che come assessorato.