Antonio Del Vecchio

Rignano Garganico, martedì 23 maggio 2017 -  Notizia dell’ultimo minuto. Il Tar di Bari ha escluso dalla competizione elettorale amministrativa di Rignano Garganico la lista “Per Rignano”, capeggiata da Peppino Di Michele. Come si ricorderà la stessa era stata esclusa dalla sottocommissione competente per eccesso di sottoscrizioni, ossia superiore di appena due unità rispetto alle 60 previste dalla legge. Nel ricorso, portato avanti da un noto avvocato del foro di Bari si era sostenuto, tra l’altro quanto segue: “…

In sede di raccolta delle firme dei sottoscrittori della lista, i presentatori della lista “Per Rignano” si sono premurati di raccoglierle su due moduli separati: il primo, utilizzando il modulo “atto principale” corredato da Trenta sottoscrizioni, vale a dire il minimo previsto per legge per i Comuni da 2001 a 5000 abitanti. Al fine di premunirsi nell’ipotesi in cui alcune delle sottoscrizioni fossero risultate invalide in sede di controlloda parte degli organi competenti, hanno ritenuto opportuno raccogliere una serie di firme aggiuntive “di riserva” su un apposito modulo separato; tale modulo è stato corredato da trentadue sottoscrizioni. Raccolta la complessiva documentazione da presentare a corredo della lista, è sorto il dubbio che in sede di verifica della regolarità della lista potessero essere sommati le firme dei due moduli, e quindi potesse essere ritenuto il numero complessivo delle sottoscrizioni, pari a 62, come eccedente rispetto al massimo previsto per legge…”.

Tesi, quest’ultima, come si vede respinta. Il resto della  lista in questione, a parte il candidato sindaco,  era così composta:  Luigi Di Claudio, Matteo Nardella, Emanuele Di Fiore, Maria Rosaria Fiore, Matteo Giaccone, Andrea Ianno, Maria Matilde Luciani, Luigi Nido, Giuseppe Piccirilli e Vincenzo Vigilante. Ora i giochi si concentreranno esclusivamente sulle due liste in gara: la cosiddetta lista dei giovani “Rignano che vorrei”, capitanata da Luigi Di Fiore, e dal “Patto per Rignano” di Michele Ciavarella. Come già scritta, quest’ultima terrà comizio, martedì 23 maggio, alle ore 20, in Largo Palazzo. Ecco di seguito la Sentenza odierna del TAR di Bari, relativa alla bocciatura del ricorso della Lista “Per Rignano” di Giuseppe Di Michele.

 

 

Pubblicato il 22/05/2017N. 00507/2017 REG.PROV.COLL.N. 00517/2017 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia(Sezione Seconda)ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 517 del 2017, proposto da:Giuseppe Di Michele, Matteo Nardella, Nicola Saracino, rappresentati e difesi dall'avvocato Nino Sebastiano Matassa, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Andrea da Bari, 35; contro Ufficio Territoriale del Governo di Foggia, Sottocommissione Elettorale Circondariale di Foggia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;nei confronti di Comune di Rignano Garganico, non costituito in giudizio; per l'annullamento-del verbale n. 13 del 13 maggio 2017 della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Foggia, comunicato in data 14.5.2017, con il quale è stata ricusata la lista dei candidati per il rinnovo del consigliocomunale di Rignano Garganico denominata “Per Rignano” con candidato Sindaco Giuseppe Di Michele;-di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso a quello impugnato.Visti il ricorso e i relativi allegati;Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio territoriale del Governo di Foggia e della Sottocommissione elettorale circondariale di Foggia;Visti tutti gli atti della causa;Relatore nell’udienza pubblica elettorale del giorno 22 maggio 2017 il consigliere Giuseppina Adamo e udito l’avvocato Matassa;Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti, nelle loro rispettive qualità, impugnano il verbale n. 13 del 13 maggio 2017 della Sottocommissione elettorale circondariale di Foggia, con il quale è stata ricusata la lista dei candidati per il rinnovo del consiglio comunale di Rignano Garganico denominata “Per Rignano” con candidato indaco il signor Giuseppe Di Michele.Tale esclusione è stata determinata dal fatto che i presentatori, dopo aver utilizzato il modulo “atto principale” corredato da trenta sottoscrizioni, hanno raccolto una serie di firme aggiuntive “di riserva” (pari a trentadue) su un modulo separato, giungendo così ad un numero totale di sessantadue.Esso in effetti eccede quello massimo (pari a 60) previsto per i Comuni con popolazione compresa tra i 2.001 e 5.000 abitanti, ai sensi dell’art. 3,comma 1, lett. h, della legge 25 marzo 1993 n. 81 (come sostituito dall’art. 3 della legge 30 aprile 1999 n. 120). Gli interessati deducono le seguenti censure così rubricate:“Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. n. 81/1993; Violazione del principio del favor partecipationis-Violazione del principio di tutela dell’affidamento. Violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Difetto di istruttoria ed erroneità dei presupposti”.Si sono costituiti l’Ufficio territoriale del Governo Foggia e la Sottocommissione elettorale circondariale di Foggia, chiedendo il rigetto del gravame.

2. Il ricorso è infondato.

2.1. La Corte costituzionale ha chiarito che “la fissazione del numero massimo di sottoscrizioni non è diretta soltanto alla semplificazione del procedimento: essa si dà carico di esigenze di ben maggiore rilievo, in quanto rivolte a garantire la libera e genuina espressione della volontà del corpo elettorale. È infatti presente, ed è certamente fondata, la preoccupazione per cui, in mancanza di una prescrizione sul numero massimo di sottoscrizioni, potrebbero aprirsi, specie nei piccoli comuni, delle vere e proprie pre competizioni elettorali per assicurarsi il più alto numero di sottoscrittori possibile al fine di dimostrare la forza e l'influenza dell'una o dell'altra lista di candidati, ed esercitare così una indebita pressione psicologica sull'elettorato e in definitiva una forma di condizionamento del voto” (sentenza n. 83/1992). Il Giudice delle leggi ne ha tratto la conseguenza che “proprio in ragione delle anzidette finalità cui si ispira la fissazione del limite massimo, appare di tutta evidenza che queste sarebbero completamente vanificate, se dalla violazione per eccesso di tale limite non derivasse la conseguenza sanzionatoria della eliminazione della lista dalla competizione elettorale. Chi volesse influenzare indebitamente il corpo elettorale con la dimostrazione di forza consistente nella raccolta di un più alto numero di sottoscrizioni non sarebbe distolto da tale intento, se al superamento del limite massimo delle sottoscrizioni facesse seguito una semplice regolarizzazione della lista con la cancellazione ad opera della Commissione elettorale circondariale delle sottoscrizioni in eccesso. Per di più in siffatta ipotesi il procedimento elettorale preparatorio verrebbe notevolmente complicato. Tanto basta ad escludere l'irragionevolezza di una disposizione che rientra nella regola generale per cui, salvo espresse eccezioni, la inosservanza delle norme relative alla presentazione delle candidature comporta la non ammissione delle stesse alla competizione elettorale”.Sulla scorta di tale ragionamento deve inoltre escludersi che l’esorbitanza delle firme integri una mera irregolarità, ovvero quell’insieme di “vizi da cui non derivi alcun pregiudizio per le garanzie o la compressione della libera espressione del voto” (Cons. Stato, Sez. III, 16 maggio 2016, n. 1987; Sez. V, 15 maggio 2015, n. 2920).Sempre alla stregua della giurisprudenza costituzionale, non può neppure ipotizzarsi, come pretenderebbero invece gli istanti, che la Sottocommissione elettorale possa valutare caso per caso la rilevanza della violazione del tetto massimo di sottoscrizioni per le liste elettorali (che, nella fattispecie concreta, consiste in due sole sottoscrizioni ecced enti) perché ciò “richiederebbe la previa determinazione di criteri oggettivi per tale ponderazione, il che rientra nella sfera di discrezionalità del legislatore” (Corte cost., ord., 29 ottobre 1999, n. 407). In particolare, nell’esaminare la questione incidentale prospettata, la Corte ha ribadito che “il procedimento elettorale deve comunque avere i requisiti essenziali di linearità, semplificazione e puntuale scansione degli adempimenti, affinché la consultazione si tenga secondo l'ordine legale e nei tempi prefissati, a salvaguardia dei diritti di elettorato attivo e passivo, mentre l'intervento sollecitato dal giudice a quo finirebbe, in mancanza di parametri obiettivi, per determinare incertezza incrementando il contenzioso, stante l'ampio margine di apprezzamento che verrebbe, in ipotesi, riconosciuto alla commissione elettorale”.L’operato della Sottocommissione elettorale, rispetto al parametro legislativo evocato, è pertanto esente dai vizi denunciati anche sotto il profilo del contrasto con norme e principi costituzionali.

2.2. I ricorrenti invocano poi l’applicazione del principio dell’affidamento per essere stati indotti in errore dal Segretario comunale, il quale pochi minuti prima della presentazione delle liste, il 13 maggio, alle ore 8:01, rispondendo allo specifico quesito posto, avrebbe dato rassicurazioni sull’irrilevanza delle firme esorbitanti.Al riguardo è da osservare che le stesse circostanze sono contestate, visto che il Segretario comunale smentisce di essere stato mai interrogato sul punto e di aver fornito rassicurazioni. È invece chiaro che i presentatori erano pienamente consapevoli del fatto di depositare firme che eccedevano il massimo previsto dalla legge e che lamentano, con il ricorso in esame, un mancato intervento in chiave collaborativo-consulenziale, il quale però non può ritenersi rientrante nei compiti del Segretario comunale. È vero che, in base alle “Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature” diramate dal Ministero dell’interno, si legge: “È, tuttavia, raccomandabile che il segretario comunale non ometta di far rilevare quelle irregolarità gli sia dato di conoscere, come, ad esempio, se le firme dei presentatori della lista non siano debitamente autenticate, se non risulti provato che i presentatori stessi siano elettori iscritti nelle liste del comune, etc.”. Tale mera sollecitazione tuttavia s’inquadra in un contesto che conferma l’incompetenza del Segretario comunale in ordine alla verifica delle liste (fase riservata alla commissione elettorale), al quale sono attribuiti i compiti relativi alle operazioni di presentazione, con le relative registrazioni e verbalizzazioni.Il complesso degli elementi soggettivi e oggettivi evidenziati conduce quindi ad escludere che, nella fattispecie, possa parlarsi a rigore di legittimo affidamento.

2.3. Gliinteressati si dolgono infine del fatto che “il lavoro di controllo della Sottocommissione elettorale si è limitato al mero aspetto formale della presa d’atto della presenza di 62 sottoscrizioni e della circo stanza che i sottoscrittori fossero elettori del Comune”. In particolare, “Non è stato effettuato un adeguato controllo sulla regolarità delle sottoscrizioni: al contrario, la Commissione avrebbe dovuto dapprima escludere dal conteggio le sottoscrizioni invalide e solo in seguito avrebbe potuto ricusare la lista” (pagina 10 del ricorso). Il rilievo non è condivisibile. Esso tende ad introdurre nell’articolo 3, comma 1 (il quale impone che “La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco per ogni comune deve essere sottoscritta: (...) h) da non meno di 30 e da non più di 60 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti”) una specificazione in ordine alla regolarità della sottoscrizione, non solo non prevista, ma anche contrastante con la finalità della norma, come delineata dalla Corte costituzionale. È evidente infatti che l’esigenza di conteggiare le firme (solo se) valide trova risposta nella possibilità di raccogliere un numero di firme superiore al minimo (ma pur sempre nel limite cogente del massimo stabilito).In ogni caso, in concreto, un esame del modulo “principale” con le firme, comparato con il certificato cumulativo d’iscrizione nelle liste elettorali esclude che per il n. 2 (Stoleru Ioana Dinuta), e per il n. 24 (Petruccelli Michele) sussistano incertezze od errori nell’indicazione della data di nascita; mentre per il n. 27 (Pizzichetti Antonio) l’indecifrabilità e in ogni caso l’erroneità del numero della carta d’identità non è stata in alcun modo dimostrata tramite il relativo documento; così come neppure dal modulo separato emergono irregolarità di certa rilevanza. A ciò consegue che la prospettazione attorea non abbia trovato conferma negli atti processuali.4. In conclusione, le censure dedotte sono infondate e il ricorso dunque dev’essere respinto. La particolarità della questione giustifica l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti. P.Q.M. il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (sezione seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2017 con l'intervento dei magistrati: Giuseppina Adamo, Presidente, Estensore Giacinta Serlenga, Consigliere

 

Francesco Cocomile, Consigliere.

                                 IL PRESIDENTE, ESTENSORE

                                         Giuseppina Adamo