Antonio Del Vecchio
San Marco in Lamis, mercoledì 22 dicembre 2021 - Uso delle mascherine all’aperto anche a San Marco in Lamis. Si comincerà da domani dalle ore 10.00 del mattino alle ore 02.00 della notte. Tanto, a seguito dell’apposita ordinanza emessa in mattinata a firma del sindaco, Michele Merla. Il divieto riguarderà i luoghi di shopping e di possibile assembramento, ubicati quasi tutti nel centralissimo Largo Piano e dintorni. Precisamente ad essere interessate sono le seguenti arterie e luoghi pubblici: - Corso Matteotti- Via Della Repubblica- Viale Europa- Piazza Europa- Via Pozzo grande- Via Dante Alighieri- Villetta comunale- Villa comunale- Piazza Oberdan- Via La Piscopia.
Tale obbligo rientra nella legge che prevede la proroga dello stato di emergenza nazionale e delle misure per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 fino al 31 marzo 2022. Ecco gli altri punti normati: 2. Il divieto del consumo all’aperto di alimenti e bevande, ad esclusione dell’acqua, in qualsiasi contenitore, ad eccezione delle pertinenze dei pubblici esercizi oggetto di autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico nelle medesime aree di cui al punto n. 1.;
3.L’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie (mascherine) è disposto anche nei mercati all’aperto, nella villa comunale e nei parchi giochi comunali, nelle fasce orarie e nelle giornate di apertura degli stessi; 4. In ogni caso è disposto l’obbligo anche all’aperto di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie (mascherine) in occorrenza di ogni evento o manifestazione organizzati in occasione delle festività natalizie, che attirino un’affluenza di persone tale da non garantire il distanziamento interpersonale,
configurandosi assembramenti od affollamenti, quali, ad esempio, manifestazioni, mercatini natalizi, fiere, attrazioni di vario genere, esposizioni, flashmob e qualsiasi altro evento all’aperto, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale vigente, di cui al D.P.C.M. 2 marzo 2021 ed all’Ordinanza del Ministero della Salute 22 giugno 2021. 5.
Restano esentati dall’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie: a) i bambini di età inferiore ai sei anni; b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile necessariamente senza l’uso del ridetto dispositivo; c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.
Ai sensi della medesima Ordinanza sindacale n73 del 21.12.2021, pag. 3. Le violazioni di quanto disposto dall’ ordinanza in parola sono punite, ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge 22 maggio 2020, n. 35, e ss.mm.ii., con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 a euro 1.000,00 e relative sanzioni accessorie.